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CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL
CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO
SULLA CRESCITA E LO SVILUPPO ECONOMICO
(CICSE)

TRA

L’Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Economiche, C.F.: 80003670504, con sede in Pisa, Via C. Ridolfi, 10, rappresentata, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dal Direttore del Dipartimento Prof. Pier Mario Pacini, autorizzato alla firma del presente atto con Delibera del Consiglio di Dipartimento n.35 del 10/02/2005,
L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con sede in Corso Umberto I , 80138 Napoli, rappresentata dal Rettore Prof. Guido Trombetti,
L’Università degli Studi di Siena con sede in via Banchi di sotto 55, 53100 Siena, rappresentata dal Rettore Prof. Silvano Focardi,
L’Università degli Studi di Padova con sede in via VIII Febbraio 2, 35122 Padova, rappresentata dal Rettore Prof. Vincenzo Milanesi,
L’Università Politecnica delle Marche con sede in Piazza Roma 22, 60121 Ancona, rappresentata dal Rettore Prof. Marco Pacetti,
L’Università degli Studi di Catania con sede in Piazza dell’Università 2, 95131 Catania, rappresentata dal Rettore Prof. Antonio Recca,
L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con sede in Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano, rappresentata dal Rettore Prof. Lorenzo Ornaghi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

E’ costituito tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il Centro Interuniversitario per lo studio sulla Crescita e lo Sviluppo Economico (CICSE), regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza quale Statuto del Centro medesimo.
Aderiscono al Centro i sotto-indicati Dipartimenti e Istituti delle Università Convenzionate con le seguenti sezioni:

1. Dipartimento di Scienze Economiche, Facoltà di Economia, Università di Pisa;
2. Dipartimento di Teoria Economica e Applicazioni, Università degli studi di Napoli “Federico II”;
3. Dipartimento di Economia Politica, Università degli studi di Siena;
4. Dipartimento di Scienze Economiche, Università degli studi di Padova;
5. Dipartimento di Economia, Università Politecnica delle Marche;
6. Dipartimento di Analisi dei Processi Politici Sociali e Istituzionali, Università degli studi di Catania;
7. Istituto di Teoria Economica e Metodi Quantitativi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
L’adesione di altri Dipartimenti, Istituti o Centri appartenenti alle Università convenzionate, oltre a quelli sopra citati, può avvenire con delibera del Consiglio Scientifico come previsto dal successivo art. 13 di questa Convenzione.

ARTICOLO 1
(Scopo del Centro)

Il Centro, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 D.P.R. 382/80 e dei riferimenti in esso contenuti, si propone di:

a) Promuovere e coordinare specifici programmi di ricerca di natura teorica e applicata aventi come oggetto la crescita economica, che verranno svolti nell’ambito dei rispettivi Atenei;
b) Promuovere il dibattito e le relative pubblicazioni scientifiche e offrire adeguato supporto alla ricerca scientifica e alla didattica in materia;
c) Favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazioni con altri Istituti o Dipartimenti universitari nazionali e internazionali, Seminari permanenti, e con organismi di ricerca nazionali e internazionali, con unità operative di ricerca costituite presso centri di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
d) Stimolare iniziative di collaborazioni interdisciplinari;
e) Organizzare incontri seminariali periodici, workshop, convegni e altre iniziative di divulgazione scientifica;
f) Diffondere i risultati dell’attività di ricerca anche attraverso la pubblicazione di una serie di working papers e la gestione di una o più serie di volumi o di una o più riviste.
g) Proporre ed attuare progetti di ricerca competitivi sia a livello nazionale che internazionale.

ARTICOLO 2
(Sede Amministrativa)

Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Pisa. Si applica il regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Pisa.
La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate, nel qual caso si applica il Regolamento dell’Università sede del Centro.

ARTICOLO 3
(Personale afferente al Centro)

Al Centro possono afferire i Professori ed i Ricercatori appartenenti alle Università convenzionate che svolgono ricerca scientifica nei settori di attività previsti dal Centro, previa domanda inoltrata al Direttore del Centro e approvazione del Consiglio Scientifico del Centro.
Al Centro possono altresì afferire Professori e Ricercatori appartenenti ad altre Università non convenzionate previa domanda inoltrata al Direttore del Centro e approvazione dell’Assemblea del Centro medesimo e delle Sezioni interessate.
Ai sensi dell’art.91, 3° comma, D.P.R. 382/1980, le Università convenzionate possono assegnare al Centro personale amministrativo, tecnico e ausiliario e possono comunque ricorrere all’utilizzazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione del personale in parola.

ARTICOLO 4
(Sezioni)

Le attività scientifiche si svolgono in Sezioni operanti presso i Dipartimenti o Istituti aderenti delle sedi convenzionate o anche presso altre sedi approvate dal Consiglio Scientifico, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti delle singole Università aderenti.
Costituisce una Sezione un gruppo di almeno tre operatori scientifici afferenti al centro ai sensi del precedente art. 3 di questa Convenzione.
A ciascuna Sezione deve essere preposto un responsabile, eletto dai componenti della Sezione stessa, che cura lo svolgimento delle attività nell’ambito dei programmi del Centro e ne riferisce al Consiglio Scientifico, di cui è membro di diritto.

ARTICOLO 5
(Organi del Centro)

Organi del Centro sono:

a) Il Consiglio Scientifico
b) Il Direttore
c) L’Assemblea degli Afferenti al Centro

ARTICOLO 6
(Il Consiglio Scientifico)

Il Consiglio scientifico è composto da:

- i responsabili delle Sezioni ai sensi del precedente art. 4;
- personalità di rilevante valore scientifico, anche appartenenti ad Università straniere, nei campi di interesse del Centro, cooptate con decisione unanime del Consiglio Scientifico stesso in numero non superiore ai responsabili delle Sezioni.
Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore, di norma due volte all’anno, e comunque ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 10 giorni.
Le adunanze sono valide se partecipa almeno la metà più uno dei suoi componenti. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.
Il Consiglio Scientifico:
a) fissa le linee generali dell’attività del Centro;
b) propone il piano finanziario annuale delle attività del Centro, riferendone all’Assemblea degli aderenti al Centro e seguendone le direttive;
c) approva, per quanto di propria competenza, il piano finanziario ed il rendiconto finale nonché la relazione annuale di cui al successivo art. 7;
d) formula proposte sulle questioni riguardanti la gestione dei fondi del Centro;
e) promuove le iniziative di coordinamento e divulgazione scientifica;
f) formula proposte sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
g) formula le richieste di finanziamento ai sensi della normativa attualmente in vigore;
h) propone alle Università convenzionate le modifiche del presente statuto e gli atti aggiuntivi alla presente convenzione di cui al successivo art. 14;
i) elegge tra i suoi membri il Direttore;
j) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore;
k) delibera l’afferenza di nuovi Professori e Ricercatori delle Università convenzionate;
l) delibera in merito alle ammissioni di altre Università.

ARTICOLO 7
(Il Direttore del Centro)

Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico.
Il Direttore dura in carica un triennio e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e l’Assemblea;
c) coordina e sovrintende l’attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
d) propone al Consiglio Scientifico, prima dell’inizio dell’esercizio, il programma di attività del Centro ed il relativo piano finanziario di spesa;
e) predispone al termine dell’esercizio il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell’anno trascorso da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
f) promuove d’intesa con il Consiglio Scientifico, periodici seminari sull’attività scientifica del Centro;
g) propone al Consiglio, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, che abbiano per fine o comunque svolgano attività di ricerca nel campo di pertinenza del Centro;
h) propone al Consiglio scientifico l’afferenza di Professori e di Ricercatori di Università convenzionate.

ARTICOLO 8
(L’Assemblea degli afferenti al Centro)

L’Assemblea è costituita dai Professori e dai Ricercatori afferenti al Centro nonché dagli studiosi e dagli esperti cooptati. Gli studiosi e gli esperti cooptati non hanno diritto di voto.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Direttore di norma una volta all’anno per valutare l’attività complessiva del Centro, formulare eventuali direttive da presentare al Consiglio Scientifico e per approvare le domande di afferenza al Centro da parte di Professori e Ricercatori di Università non convenzionate, così come previsto dall’art. 3 di questa Convenzione.
L’Assemblea si riunisce per apportare modifiche allo Statuto secondo le modalità di cui all’art. 11 del presente Statuto.

ARTICOLO 9
(Assegnazioni di personale)

Il personale che svolge attività di ricerca presso il centro potrà essere integrato, su proposta del Consiglio Scientifico, mediante:

- assegnazione del personale docente delle Università convenzionate secondo le modalità previste dall’art. 17, primo comma, e dell’art.91, terzo comma, del DPR 382 dell’11 luglio 1980, in ogni caso, con il consenso degli interessati e salvo diversa disposizione delle Università convenzionate;
- comandi di professori di Istituti di istruzione media previsti dall’art. 22 della legge 18 marzo 1958 n. 311 e dall’art. 115 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592;
- utilizzazione temporanea di professori di Università straniere in base all’art. 97 del citato R.D.;
- collaborazione di borsisti e ricercatori di altri enti di ricerca pubblici e privati, di soggetti privati.

ARTICOLO 10
(Finanziamenti e Amministrazione)

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica (MIUR);
- da eventuali contributi straordinari delle Università aderenti, fatti salvi eventuali divieti in proposito fissati in convenzione o da regolamenti vigenti nei singoli atenei;
- da altri Ministeri;
- dal C.N.R.;
- da altri Enti pubblici di ricerca;
- da altri Enti pubblici e privati o fondazioni o associazioni, nazionali, estere, internazionali;
- da organismi, Istituti internazionali e dall’Unione Europea; da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
- da soggetti privati e da eventuali contributi per l’iscrizione a convegni, seminari e workshop organizzati dal Centro.
I fondi come sopra assegnati affluiscono all’Università dove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso.
La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti destinati al Centro è effettuata secondo le norme vigenti nei Regolamenti amministrativi-contabili dell’Università sede amministrativa del Centro.

ARTICOLO 11
(Modifiche dello Statuto)

Modifiche al presente Statuto possono essere apportate di intesa tra le Università convenzionate, previa delibera dei competenti organi di ciascuna Università aderente, su proposta del Consiglio Scientifico, come indicato nell’art. 6 (punto h) di questa Convenzione, ovvero su proposta dell’Assemblea degli afferenti al Centro, debitamente convocata dal Direttore su richiesta di almeno 2/3 degli afferenti.

ARTICOLO 12
(Durata e Recesso)

La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipula ed ha validità di sei anni, e può essere rinnovata di sei anni in sei anni previo accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi.
Le Università contraenti possono comunque recedere anticipatamente dalla convenzione previa delibera dell’organo competente, dandone comunicazione alla Sede amministrativa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con anticipo di almeno sei mesi.

ARTICOLO 13
(Adesioni ulteriori)

Possono entrare a fare parte del Centro altre Università, Dipartimenti, Istituti, Centri, dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio Scientifico tramite il Direttore del Centro. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Scientifico e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione,approvati da tutte le Università convenzionate.

ARTICOLO 14
(Norma transitoria)

In prima applicazione afferiscono al Centro i Professori ed i Ricercatori delle Università citate, indicati nell’allegato A alla presente convenzione. Tali soggetti provvederanno alla formazione del Consiglio Scientifico entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente convenzione. Su convocazione del membro più anziano in ruolo, il Consiglio Scientifico procederà all’elezione del Direttore entro trenta giorni dalla sua costituzione.

Per l’Università di Pisa
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
Prof. Pier Mario Pacini
lì,
Per l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
IL RETTORE
Prof. Guido Trombetti
lì,
Per l’Università degli Studi di Siena
IL RETTORE
Prof. Silvano Focardi
lì,
Per l’Università degli Studi di Padova
IL RETTORE
Prof. Vincenzo Milanesi
lì,
Per l’Università Politecnica delle Marche
IL RETTORE
Prof. Marco Pacetti
lì,
Per l’Università degli Studi di Catania
IL RETTORE
Prof. Antonio Recca
lì,
Per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
IL RETTORE
Prof. Lorenzo Ornaghi
lì,

ALLEGATO A alla Convenzione:

Elenco dei docenti e ricercatori proponenti la costituzione del Centro Interuniversitario per lo studio sulla Crescita e lo Sviluppo Economico (CICSE), ad esso afferenti in fase di prima attivazione.

Università di Pisa
Prof. Neri Salvadori, Prof. Luciano Fanti, Prof. Davide Fiaschi, Prof. Tommaso Luzzati

Università degli Studi di Napoli “Federico II
Prof. Carlo Panico, Prof. Pasquale Commendatore

Università degli Studi di Siena
Prof. Mauro Caminati, Prof. Serena Sordi, Prof. Alessandro Vercelli

Università degli studi di Padova
Prof. Arrigo Opocher, Dott. Mario Pomini

Università Politecnica delle Marche
Prof. Renato Balducci, Prof. Massimo Tamberi

Università degli Studi di Catania
Prof. Antonio D’Agata, Dott.ssa Maria Daniela Giammanco

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Prof. Enrico Bellino, Prof. Luciano Boggio

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